50 Unterschriften erreicht
An: L'Assemblea Federale e il Consiglio Federale
Riprendiamoci i nostri soldi: aboliamo la tassa di esenzione dal Servizio Militare
All'indirizzo dell'Assemblea Federale e del Consiglio Federale
In Svizzera è attualmente in vigore la tassa di esenzione dall’obbligo di prestare Servizio Militare, che impone ai cittadini non incorporati un versamento di 11 annualità pari al 3% del reddito imponibile, con un minimo annuo stabilito pari all’incirca a Fr. 400.-.
Tale tassa assume la forma di una vera e propria punizione finanziaria per quei giovani che, per problemi di salute fisica o mentale che chiaramente non dipendono da loro, si trovano esclusi dal Servizio Militare. In un contesto di precarietà giovanile, di indebolimento del potere d’acquisto e di diminuzione dell’accessibilità agli studi universitari, l’imposizione di questa tassa rende chi è già penalizzato per motivi fisici o psichici doppiamente svantaggiato rispetto ai propri coetanei.
A conferma dell’ingiustizia di tale tassa si è espressa in più occasioni anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha condannato come “discriminatori” i criteri sulla base dei quali questa viene imposta. Le sentenze a riguardo risalgono precisamente al 2009 e, più recentemente, al 2021.
Pertanto, riteniamo opportuno avviare una revisione del sistema vigente, al fine di garantire una maggiore equità sociale e conformità ai principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dalla Svizzera nel 1974
In Svizzera è attualmente in vigore la tassa di esenzione dall’obbligo di prestare Servizio Militare, che impone ai cittadini non incorporati un versamento di 11 annualità pari al 3% del reddito imponibile, con un minimo annuo stabilito pari all’incirca a Fr. 400.-.
Tale tassa assume la forma di una vera e propria punizione finanziaria per quei giovani che, per problemi di salute fisica o mentale che chiaramente non dipendono da loro, si trovano esclusi dal Servizio Militare. In un contesto di precarietà giovanile, di indebolimento del potere d’acquisto e di diminuzione dell’accessibilità agli studi universitari, l’imposizione di questa tassa rende chi è già penalizzato per motivi fisici o psichici doppiamente svantaggiato rispetto ai propri coetanei.
A conferma dell’ingiustizia di tale tassa si è espressa in più occasioni anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha condannato come “discriminatori” i criteri sulla base dei quali questa viene imposta. Le sentenze a riguardo risalgono precisamente al 2009 e, più recentemente, al 2021.
Pertanto, riteniamo opportuno avviare una revisione del sistema vigente, al fine di garantire una maggiore equità sociale e conformità ai principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dalla Svizzera nel 1974
Warum ist das wichtig?
Alla luce di ciò rivendichiamo:
1. L'abolizione immediata della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per tutte le persone dichiarate inabili al Servizio Militare, al Servizio Civile e alla Protezione Civile per ragioni di salute. Questa misura è necessaria per conformare la Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) all'art. 8 cpv. 2 e 4 della Costituzione federale (che vieta la discriminazione per menomazioni fisiche o psichiche e impone l'eliminazione degli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili) e alle sentenze vincolanti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Glor c. Svizzera, 30 aprile 2009; Ryser c. Svizzera, 12 gennaio 2021), che hanno condannato la Svizzera per violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato con l'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata). Nessun cittadino può essere punito finanziariamente per una condizione di salute che non dipende dalla sua volontà. Pagare per non poter servire la propria nazione è una contraddizione che uno Stato di diritto non può tollerare.
2. Il rimborso integrale delle tasse di esenzione versate – per le annualità successive al 30 aprile 2009, data della prima sentenza CEDU (Glor c. Svizzera) – da tutti i cittadini che, dichiarati inabili al servizio per motivi di salute e non rientranti nelle ristrette categorie di esonero automatico (art. 4 e 4a LTEO), abbiano continuato a pagare la tassa d’esenzione in violazione di un obbligo internazionale già accertato e vincolante per la Svizzera. Il diritto svizzero riconosce la responsabilità dello Stato per atti illeciti (art. 146 Cost.). Continuare a riscuotere una tassa già giudicata discriminatoria da un organo giurisdizionale internazionale costituisce un atto contrario alla buona fede (art. 9 Cost.) e al principio dello Stato di diritto (art. 5 Cost.). Il rimborso non è una concessione: è un obbligo.
1. L'abolizione immediata della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per tutte le persone dichiarate inabili al Servizio Militare, al Servizio Civile e alla Protezione Civile per ragioni di salute. Questa misura è necessaria per conformare la Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) all'art. 8 cpv. 2 e 4 della Costituzione federale (che vieta la discriminazione per menomazioni fisiche o psichiche e impone l'eliminazione degli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili) e alle sentenze vincolanti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Glor c. Svizzera, 30 aprile 2009; Ryser c. Svizzera, 12 gennaio 2021), che hanno condannato la Svizzera per violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato con l'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata). Nessun cittadino può essere punito finanziariamente per una condizione di salute che non dipende dalla sua volontà. Pagare per non poter servire la propria nazione è una contraddizione che uno Stato di diritto non può tollerare.
2. Il rimborso integrale delle tasse di esenzione versate – per le annualità successive al 30 aprile 2009, data della prima sentenza CEDU (Glor c. Svizzera) – da tutti i cittadini che, dichiarati inabili al servizio per motivi di salute e non rientranti nelle ristrette categorie di esonero automatico (art. 4 e 4a LTEO), abbiano continuato a pagare la tassa d’esenzione in violazione di un obbligo internazionale già accertato e vincolante per la Svizzera. Il diritto svizzero riconosce la responsabilità dello Stato per atti illeciti (art. 146 Cost.). Continuare a riscuotere una tassa già giudicata discriminatoria da un organo giurisdizionale internazionale costituisce un atto contrario alla buona fede (art. 9 Cost.) e al principio dello Stato di diritto (art. 5 Cost.). Il rimborso non è una concessione: è un obbligo.