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An: Membri dell’Assemblea federale

Nessuna importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali

->> Deutsche Version 🇩🇪: https://act.campax.org/petitions/schweiz-pelzfrei
->> Version française 🇫🇷: https://act.campax.org/petitions/suisse-sans-fourrure

Gentili membri dell'Assemblea Federale

Vi chiediamo di sostenere la mozione 19.4425 del consigliere nazionale Matthias Aebischer per il divieto di importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Warum ist das wichtig?

Maltrattamento degli animali
I metodi di caccia agli animali da pelliccia comuni all'estero (tagliole, trappole con funi o a scatto) così come le condizioni di allevamento (gabbie strette con pavimenti in rete metallica) negli allevamenti commerciali adempiono chiaramente, secondo i criteri della Legge federale sulla protezione degli animali, al maltrattamento degli animali. Lo stesso vale per l'abbattimento: Di solito non c'è l'obbligo di sedare preventivamente gli animali, come nel caso degli animali da allevamento. Per non danneggiare la pelliccia, gli animali vengono abbattuti brutalmente, avvelenati, gasati, strangolati, folgorati o scuoiati mentre sono ancora coscienti. Le attuali forme di produzione di pellicce sono quindi in contraddizione con i valori fondamentali della popolazione svizzera.

Impatto ambientale
Contrariamente all'opinione generale secondo cui la pelliccia sia un prodotto "naturale", la sua lavorazione è un processo chimico altamente velenoso. L'80-85% della pelliccia proviene da allevamenti di pellicce, dove la detenzione, l'alimentazione e l'allevamento sono tutt'altro che naturali e le feci degli animali inquinano l'ambiente. Durante la lavorazione, la pelle grezza di un animale deve prima essere trattata con una miscela di sostanze chimiche dopo la scuoiatura per proteggere la pelliccia dal deterioramento e dalla decomposizione. Queste sostanze chimiche devono poi essere smaltite e spesso finiscono nel corpo idrico più vicino. Ciò significa pessime condizioni di lavoro e massiccio inquinamento ambientale. [1]

Pericoli per la salute dei/delle consumatori/trici e dei/delle lavoratori/trici
Studi hanno dimostrato che i prodotti di pellicceria sono contaminati da una serie di tossine chimiche pericolose (ad esempio formaldeide e cromo 6). Ciò vale anche per l'abbigliamento per bambini. 2] Si tratta di un pericolo per la salute dei/delle consumatori/trici e dei/delle lavoratori/trici.

Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (ODP)
L’ODP è in vigore in Svizzera dal 2014 con l'obiettivo di ridurre la vendita di pellicce. Tuttavia questa ordinanza viene raramente applicata correttamente. Dichiarazioni insufficienti, false o addirittura nessuna dichiarazione sono all’ordine del giorno nell’ambito dei prodotti di pellicceria. Campioni forniti da autorità, organizzazioni per la protezione degli animali e dai media hanno inoltre dimostrato che i consumatori vengono spesso ingannati quando si pongono questioni critiche sulla produzione di pellicce e sono quindi incoraggiati ad acquistare. 3] Una revisione dell’Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (ODP) prevede ora di introdurre la denominazione "origine sconosciuta", cosa che sarebbe impensabile per prodotti come la carne e le uova. Anche i termini allevamento “individuale” e "di gruppo" non dicono nulla riguardo una forma di allevamento rispettosa degli animali.

--> Anche un obbligo di dichiarazione, concepito e attuato in modo ottimale, non riuscirebbe a impedire l'importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Testo della mozione:

"Secondo la legge svizzera sulla protezione degli animali, sia i metodi di caccia di animali da pelliccia comunemente utilizzati all'estero (tagliole, trappole a laccio ecc.) sia le condizioni in cui sono tenuti gli animali da pelliccia negli allevamenti commerciali (gabbie strette con pavimenti grigliati) rientrano chiaramente nella fattispecie del maltrattamento di animali. Agli animali sono inflitte gravi sofferenze. Succede di continuo che vengano storditi in modo insufficiente o non vengano storditi affatto prima di essere uccisi e che siano scuoiati vivi. Le comuni forme di ottenimento delle pellicce sono quindi in contraddizione con i valori fondamentali della popolazione svizzera.

Tuttavia, in Svizzera continuano a essere importate grandi quantità di prodotti di pellicceria. Per ridurre le importazioni e consentire ai clienti di prendere una decisione d'acquisto consapevole, nel 2013 è entrata in vigore l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce che però, a causa di lacune contenutistiche e di gravi carenze nell'attuazione, non contribuisce a creare la necessaria trasparenza. Ma neanche un obbligo di dichiarazione concepito e attuato in modo ottimale permetterebbe di impedire l'importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

In questo contesto s'impone l'introduzione di un divieto d'importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Solo in questo modo si può impedire che, attraverso la sua domanda interna, la Svizzera promuova all'estero metodi di ottenimento di pellicce chiaramente respinti da una netta maggioranza della popolazione svizzera. Un simile divieto d'importazione sarebbe inoltre compatibile con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera, come dimostrano una dissertazione e due perizie giuridiche. Le argomentazioni in esse addotte sono state sostanzialmente confermate dagli organi dell'OMC in relazione al divieto d'importazione di prodotti derivati dalle foche emanato dall'UE.

Con il suddetto divieto e il divieto d'importazione di pellicce di cane e di gatto ripresi dall'UE, in Svizzera vigono già oggi divieti d'importazione motivati da principi della protezione degli animali. Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, deve essere emanato anche un divieto d'importazione per tutti i prodotti di pellicceria per i quali gli animali sono tenuti, catturati o uccisi in modo crudele."

Fonti:
[1] https://www.antifurleague.org/luegen
[2] Krauter, 2011 [https://www.tierimrecht.org/documents/2024/2011_Report_Gift_im_Pelz_II_VIER_PFOTEN_und_ECOAID_small.pdf]
[3] tierimrecht.org/de/ueber-uns/publikationen/argumentarium/pelz/
[4]https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194425

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2020-09-14 15:14:46 +0200

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